
La Sentenza e il Caso Specifico (www.popmag.it)
La questione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) continua a generare discussioni tra contribuenti e amministrazioni comunali.
Recentemente, una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia ha fornito chiarimenti significativi riguardo all’obbligo di pagamento dell’IMU su terreni dichiarati edificabili, specialmente quando questi sono considerati pertinenze di un immobile principale
La sentenza è il risultato di un ricorso presentato da una contribuente contro la richiesta di pagamento dell’IMU da parte del Comune. Il caso riguardava un terreno che, fino al 2021, era registrato al catasto come pertinenza di un fabbricato principale, per il quale l’IMU era già stata pagata. Nel 2021, il terreno è stato frazionato e registrato come cespite autonomo, diventando un’area edificabile.
Il Comune ha richiesto il pagamento dell’IMU non solo per il periodo successivo al frazionamento, ma anche per gli anni precedenti, dal 2015 al 2020, sostenendo che il terreno dovesse essere considerato autonomamente. La contribuente ha contestato, affermando che durante il periodo in questione il terreno non era registrato come autonomo e non esisteva quindi un obbligo di pagamento dell’IMU.
Il Principio di Irretroattività
La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso della contribuente, sottolineando che il presupposto per l’imposizione dell’IMU è il possesso di immobili esistenti durante il periodo d’imposta. Poiché il terreno era considerato solo una pertinenza fino al 2021, non era soggetto a tassazione per gli anni precedenti. Un aspetto cruciale della sentenza è il principio di irretroattività del frazionamento catastale, che stabilisce che gli effetti giuridici di una variazione catastale non possono estendersi a periodi antecedenti alla data di effettivo accatastamento.

Per comprendere meglio la portata di questa sentenza, è utile analizzare il quadro normativo che regola l’imponibilità delle pertinenze ai fini IMU. La normativa italiana prevede che siano soggetti all’imposta municipale unica:
- Fabbricati
- Aree fabbricabili
- Terreni agricoli
Quando un’area è qualificata come pertinenza di un fabbricato principale, essa assume lo stesso regime fiscale del fabbricato stesso, a condizione che il vincolo sia effettivo e documentabile. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le pertinenze non possono essere tassate separatamente se il loro uso è strettamente collegato all’immobile principale.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia offre quindi una base giuridica solida per contestare eventuali richieste di pagamento dell’IMU su terreni non autonomamente accatastati prima del frazionamento. È fondamentale che i proprietari tengano sotto controllo le proprie registrazioni catastali e siano pronti a difendere i propri diritti in caso di contestazioni.
In conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia chiarisce i diritti e i doveri dei contribuenti riguardo all’IMU e le pertinenze. Sebbene la questione rimanga complessa, questa decisione rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità e giustizia fiscale, invitando i contribuenti a prestare maggiore attenzione alla propria situazione catastale.